Il file contenuto nella chiavetta USB è prova legittima nel processo

Il rappresentante legale di un’associazione sportiva veniva condannato nei due gradi di giudizio per emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a false sponsorizzazioni.

In estrema sintesi, nel corso delle indagini, a seguito di perquisizione, era stato rinvenuto, nella borsa della segretaria di alcune società che avevano ricevuto tali fatture, un supporto USB.

Nella memoria della citata chiavetta era stato salvato un foglio di calcolo in formato excel, contenente la contabilità occulta di dette imprese nei cui confronti erano state emesse le fatture relative a sponsorizzazioni sportive, con l'indicazione delle somme restituite a tali società

Nel ricorso per cassazione lamentava, tra l’altro, che era stata illegittimamente attribuito valore di prova documentale al supporto USB contenente un file excel, nel quale era riportata la contabilità occulta delle società utilizzatrici delle fatture relative a operazioni inesistenti, giudicata rilevante al fine della ricostruzione della vicenda e della affermazione di responsabilità degli imputati.

In particolare, evidenziava il carattere anonimo dei dati nello stesso contenuti, non essendo stato eseguito alcun accertamento per accertare l'autore del documento contenuto in supporto, di cui non era neppure stata assicurata l'integrità dei dati, in violazione degli articoli 244, comma 2, e 247, comma 1-bis, c.p.p.

La difesa, inoltre, prospettava anche la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ricondotto, in modo apodittico, le somme indicate nel foglio di calcolo contenuto nel supporto a retrocessioni di somme concernenti pagamenti eseguiti per operazioni inesistenti

La normativa

In base alle disposizioni contenute nel Codice di procedura penale:

a) l'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione;

b) quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorchè protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

Occorre poi ricordare che a norma dell’articolo 240 c.p.p., i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, il motivo di impugnazione, relativo alla indebita utilizzazione del supporto USB contenente un file di calcolo in formato excel, trattandosi di documento anonimo, è manifestamente infondato.

Non può, infatti, ritenersi anonimo il documento privo di sottoscrizione di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore e la provenienza, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni

In tal senso si segnalano alcune precedenti pronunce della Suprema Corte penale (sez. VI, n. 52926 del 4 novembre 2016; sez. I, n. 39259 del 13 ottobre 2010; sez. I, n. 461 del 6 novembre 2000).

Ciò che consente di qualificare come anonimo un documento non è, infatti, la mancanza di sottoscrizione, bensì l'impossibilità di individuarne l'autore, posto che il legislatore non ha fatto riferimento alla forma scritta, ma alla nozione di anonimo (cioè alla oscurità dell'autore), cosicché un documento, anche se non sottoscritto, può non essere considerato anonimo, se vi siano elementi per individuarne l'autore.

Nel caso in esame la Corte d'appello, secondo la Cassazione, aveva dato atto che il supporto USB, era stato rinvenuto a seguito di perquisizione, nella borsa della segretaria delle società nei cui confronti erano state emesse le fatture relative a operazioni inesistenti da parte della associazione sportiva (relative a sponsorizzazioni sportive).

Nella memoria era stato salvato un foglio di calcolo in formato excel, contenente la contabilità occulta delle citate società, con l'indicazione delle somme restituite

In tal modo l’autore era stato individuato nella segretaria, che custodiva il supporto contenente il documento, con accertamento in fatto non manifestamente illogico

Da qui la conferma della legittimità della sentenza di condanna della Corte di Appello.

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